Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/03/2017 INPS – Nuova classificazione dei datori di lavoro S.M.Perego
14/01/2019 INPS – On line i contributi IVS artigiani e commercianti per il saldo 2018 Stefano M. Perego
27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
01/12/2017 INPS - Previsto un aumento per il contributo di licenziamento dovuto dal datore di lavoro S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego

Records 1081 to 1090 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca   Data : 16/01/2017
Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca
Il DL 193/2016 ha modificato la disciplina normativa in materia di cedolare secca disponendo che:
- la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, compilando i quadri relativi alla cedolare secca nella dichiarazione dei redditi e corrispondendo l'imposta sostitutiva alle relative scadenze;
- in caso di mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), tuttavia, sono applicabili sanzioni pari a 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni e 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
Ciò dovrebbe comportare che non sia più applicabile, nel caso di specie, la remissione in bonis, atteso che la cedolare secca non viene meno in presenza della mera violazione formale consistente nella mancata comunicazione.
Fonte: L. 1.12.2016 n. 225 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2017 - "Non si “perde” la cedolare secca per mancata comunicazione della proroga" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego