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17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
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18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
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19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego

Records 1331 to 1340 of 2397
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Titolo: Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca   Data : 16/01/2017
Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca
Il DL 193/2016 ha modificato la disciplina normativa in materia di cedolare secca disponendo che:
- la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, compilando i quadri relativi alla cedolare secca nella dichiarazione dei redditi e corrispondendo l'imposta sostitutiva alle relative scadenze;
- in caso di mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), tuttavia, sono applicabili sanzioni pari a 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni e 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
Ciò dovrebbe comportare che non sia più applicabile, nel caso di specie, la remissione in bonis, atteso che la cedolare secca non viene meno in presenza della mera violazione formale consistente nella mancata comunicazione.
Fonte: L. 1.12.2016 n. 225 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2017 - "Non si “perde” la cedolare secca per mancata comunicazione della proroga" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego