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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca   Data : 16/01/2017
Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca
Il DL 193/2016 ha modificato la disciplina normativa in materia di cedolare secca disponendo che:
- la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, compilando i quadri relativi alla cedolare secca nella dichiarazione dei redditi e corrispondendo l'imposta sostitutiva alle relative scadenze;
- in caso di mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), tuttavia, sono applicabili sanzioni pari a 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni e 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
Ciò dovrebbe comportare che non sia più applicabile, nel caso di specie, la remissione in bonis, atteso che la cedolare secca non viene meno in presenza della mera violazione formale consistente nella mancata comunicazione.
Fonte: L. 1.12.2016 n. 225 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2017 - "Non si “perde” la cedolare secca per mancata comunicazione della proroga" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego