Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

Records 891 to 900 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca   Data : 16/01/2017
Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca
Il DL 193/2016 ha modificato la disciplina normativa in materia di cedolare secca disponendo che:
- la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, compilando i quadri relativi alla cedolare secca nella dichiarazione dei redditi e corrispondendo l'imposta sostitutiva alle relative scadenze;
- in caso di mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), tuttavia, sono applicabili sanzioni pari a 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni e 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
Ciò dovrebbe comportare che non sia più applicabile, nel caso di specie, la remissione in bonis, atteso che la cedolare secca non viene meno in presenza della mera violazione formale consistente nella mancata comunicazione.
Fonte: L. 1.12.2016 n. 225 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2017 - "Non si “perde” la cedolare secca per mancata comunicazione della proroga" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego