Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 1111 to 1120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis   Data : 16/01/2017
Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis
Con la legge di stabilità 2016, erano state apportate modifiche all'agevolazione prima casa, tali per cui l'agevolazione può spettare anche ove, al momento dell'acquisto, l'acquirente sia ancora titolare della "vecchia" abitazione già acquistata con l'agevolazione, purché egli, però, la alieni entro 1 anno.
Pertanto, atteso che la legge di stabilità 2016 è entrata in vigore in data 1.1.2016, coloro che, "inaugurando" le nuove disposizioni, a gennaio 2016 abbiano acquistato la abitazione con il bonus, impegnandosi ad alienare la "vecchia" prima casa entro 1 anno, vedono, ora, approssimarsi la scadenza entro la quale debbono vendere la "vecchia" abitazione. Ove si rendessero conto di non poter rispettare l'impegno assunto, potrebbero comunicare all'Agenzia l'impossibilità di realizzare la condizione. Ciò comporterebbe la perdita dell'agevolazione, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l'imposta pagata (agevolata) e l'imposta integrale, ma, se avvenisse prima dello scadere del termine di 1 anno, eviterebbe l'applicazione delle sanzioni. Oltre lo scadere del termine di 1 anno, invece, si perfeziona la decadenza ed è, quindi, impossibile evitare l'applicazione anche della sanzione del 30%.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2017 - "Rinuncia al “secondo” bonus prima casa senza sanzioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego