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16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
20/12/2016 Nuove soglie per il bilancio abbreviato S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis   Data : 16/01/2017
Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis
Con la legge di stabilità 2016, erano state apportate modifiche all'agevolazione prima casa, tali per cui l'agevolazione può spettare anche ove, al momento dell'acquisto, l'acquirente sia ancora titolare della "vecchia" abitazione già acquistata con l'agevolazione, purché egli, però, la alieni entro 1 anno.
Pertanto, atteso che la legge di stabilità 2016 è entrata in vigore in data 1.1.2016, coloro che, "inaugurando" le nuove disposizioni, a gennaio 2016 abbiano acquistato la abitazione con il bonus, impegnandosi ad alienare la "vecchia" prima casa entro 1 anno, vedono, ora, approssimarsi la scadenza entro la quale debbono vendere la "vecchia" abitazione. Ove si rendessero conto di non poter rispettare l'impegno assunto, potrebbero comunicare all'Agenzia l'impossibilità di realizzare la condizione. Ciò comporterebbe la perdita dell'agevolazione, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l'imposta pagata (agevolata) e l'imposta integrale, ma, se avvenisse prima dello scadere del termine di 1 anno, eviterebbe l'applicazione delle sanzioni. Oltre lo scadere del termine di 1 anno, invece, si perfeziona la decadenza ed è, quindi, impossibile evitare l'applicazione anche della sanzione del 30%.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2017 - "Rinuncia al “secondo” bonus prima casa senza sanzioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego