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09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
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07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis   Data : 16/01/2017
Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis
Con la legge di stabilità 2016, erano state apportate modifiche all'agevolazione prima casa, tali per cui l'agevolazione può spettare anche ove, al momento dell'acquisto, l'acquirente sia ancora titolare della "vecchia" abitazione già acquistata con l'agevolazione, purché egli, però, la alieni entro 1 anno.
Pertanto, atteso che la legge di stabilità 2016 è entrata in vigore in data 1.1.2016, coloro che, "inaugurando" le nuove disposizioni, a gennaio 2016 abbiano acquistato la abitazione con il bonus, impegnandosi ad alienare la "vecchia" prima casa entro 1 anno, vedono, ora, approssimarsi la scadenza entro la quale debbono vendere la "vecchia" abitazione. Ove si rendessero conto di non poter rispettare l'impegno assunto, potrebbero comunicare all'Agenzia l'impossibilità di realizzare la condizione. Ciò comporterebbe la perdita dell'agevolazione, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l'imposta pagata (agevolata) e l'imposta integrale, ma, se avvenisse prima dello scadere del termine di 1 anno, eviterebbe l'applicazione delle sanzioni. Oltre lo scadere del termine di 1 anno, invece, si perfeziona la decadenza ed è, quindi, impossibile evitare l'applicazione anche della sanzione del 30%.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2017 - "Rinuncia al “secondo” bonus prima casa senza sanzioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego