Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/09/2014 I contratti di locazione news S.M.Perego
03/09/2014 Testo sulle locazioni news S.M.Perego
04/08/2014 730 a credito -L'Agenzia delle Entrate richiede l'IBAN news Stefano M. Perego
04/08/2014 Bonus arredi per gli alberghi news S.M.Perego
04/08/2014 Redditometro 2012 - Lettera dall'Agenzia delle Entrate news S.M.Perego
29/05/2014 La fatturazione elettronica nei confronti della PA news S.M.Perego
27/02/2014 Il Modello RLI e le sue difficoltà news S.M.Perego
27/02/2014 Le novità del 730/2014 news S.M.Perego
27/02/2014 Le novità sui contratti di locazione dal 1.1.2014 news S.M.Perego
10/11/2014 Addizionali regionali e comunali - Novità news S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis   Data : 16/01/2017
Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis
Con la legge di stabilità 2016, erano state apportate modifiche all'agevolazione prima casa, tali per cui l'agevolazione può spettare anche ove, al momento dell'acquisto, l'acquirente sia ancora titolare della "vecchia" abitazione già acquistata con l'agevolazione, purché egli, però, la alieni entro 1 anno.
Pertanto, atteso che la legge di stabilità 2016 è entrata in vigore in data 1.1.2016, coloro che, "inaugurando" le nuove disposizioni, a gennaio 2016 abbiano acquistato la abitazione con il bonus, impegnandosi ad alienare la "vecchia" prima casa entro 1 anno, vedono, ora, approssimarsi la scadenza entro la quale debbono vendere la "vecchia" abitazione. Ove si rendessero conto di non poter rispettare l'impegno assunto, potrebbero comunicare all'Agenzia l'impossibilità di realizzare la condizione. Ciò comporterebbe la perdita dell'agevolazione, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l'imposta pagata (agevolata) e l'imposta integrale, ma, se avvenisse prima dello scadere del termine di 1 anno, eviterebbe l'applicazione delle sanzioni. Oltre lo scadere del termine di 1 anno, invece, si perfeziona la decadenza ed è, quindi, impossibile evitare l'applicazione anche della sanzione del 30%.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2017 - "Rinuncia al “secondo” bonus prima casa senza sanzioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego