Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

Records 921 to 930 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis   Data : 16/01/2017
Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis
Con la legge di stabilità 2016, erano state apportate modifiche all'agevolazione prima casa, tali per cui l'agevolazione può spettare anche ove, al momento dell'acquisto, l'acquirente sia ancora titolare della "vecchia" abitazione già acquistata con l'agevolazione, purché egli, però, la alieni entro 1 anno.
Pertanto, atteso che la legge di stabilità 2016 è entrata in vigore in data 1.1.2016, coloro che, "inaugurando" le nuove disposizioni, a gennaio 2016 abbiano acquistato la abitazione con il bonus, impegnandosi ad alienare la "vecchia" prima casa entro 1 anno, vedono, ora, approssimarsi la scadenza entro la quale debbono vendere la "vecchia" abitazione. Ove si rendessero conto di non poter rispettare l'impegno assunto, potrebbero comunicare all'Agenzia l'impossibilità di realizzare la condizione. Ciò comporterebbe la perdita dell'agevolazione, con il conseguente obbligo di corrispondere la differenza tra l'imposta pagata (agevolata) e l'imposta integrale, ma, se avvenisse prima dello scadere del termine di 1 anno, eviterebbe l'applicazione delle sanzioni. Oltre lo scadere del termine di 1 anno, invece, si perfeziona la decadenza ed è, quindi, impossibile evitare l'applicazione anche della sanzione del 30%.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 13.6.2016 n. 27 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2017 - "Rinuncia al “secondo” bonus prima casa senza sanzioni" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego