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23/12/2014 PROFESSIONISTI - Spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente news S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
05/12/2014 Professionisti ed autovetture news S.M.Perego
07/09/2016 Professionisti esclusi da IRAP anche con beni strumentali di elevato valore S.M.Perego
07/12/2015 Pronta la bozza della Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
21/10/2016 Pronta la proroga dei super ammortamenti ma per le autovetture ne restano esclusi i professionisti S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
29/04/2016 Pronti gli indirizzi operativi 2016 per accertamenti e controlli S.M.Perego

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Titolo: L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato   Data : 17/01/2017
L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 649/2017, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.
Ciò si riflette sul momento consumativo (determinante ai fini della prescrizione). Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:
- con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
La struttura del “nuovo” reato impone, inoltre, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 9.1.2017 n. 649 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Omesse ritenute previdenziali con momento consumativo da verificare" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego