Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
14/04/2009 Modifiche ai modelli ministeriali news
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego
15/04/2009 Iscrizione elenco 5 x mille news S.M.Perego
15/04/2009 Novità IRAP news S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
28/04/2009 IVA PER CASSA OPERATIVA news S.M.Perego
29/04/2009 Nuovi codici tributo news S.M.Perego
07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
07/05/2009 Software Controllo - Versione 130 x Entratel news S.M.Perego

Records 31 to 40 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato   Data : 17/01/2017
L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 649/2017, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.
Ciò si riflette sul momento consumativo (determinante ai fini della prescrizione). Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:
- con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
La struttura del “nuovo” reato impone, inoltre, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 9.1.2017 n. 649 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Omesse ritenute previdenziali con momento consumativo da verificare" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego