Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/05/2013 Flash Normativi news S.M.Perego
04/03/2015 MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRA “SERVIZI” news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
24/12/2014 Chiusura di fine anno news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego
08/04/2015 Comunicazione Polivelente - Semplificazioni news S.M.Perego
08/04/2015 Modello di dichiarazione ai fini TASI news S.M.Perego
06/03/2015 Procedure di invio della Certificazione Unica news S.M.Perego
25/03/2015 Fatturazione elettronica - Novità CNDCEC news S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato   Data : 17/01/2017
L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 649/2017, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.
Ciò si riflette sul momento consumativo (determinante ai fini della prescrizione). Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:
- con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
La struttura del “nuovo” reato impone, inoltre, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 9.1.2017 n. 649 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Omesse ritenute previdenziali con momento consumativo da verificare" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego