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25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego

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Titolo: L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato   Data : 17/01/2017
L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 649/2017, ha ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali deve ritenersi “perfezionato” nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di 10.000 euro senza che, attesa la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno, sino al mese finale di dicembre, possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, a un ulteriore reato.
Ciò si riflette sul momento consumativo (determinante ai fini della prescrizione). Infatti, mentre ante riforma il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, attualmente la consumazione può realizzarsi:
- con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell’importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione;
- con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno;
- definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
La struttura del “nuovo” reato impone, inoltre, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di 10.000 euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione.
Fonte: Cass. pen. 9.1.2017 n. 649 – Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Omesse ritenute previdenziali con momento consumativo da verificare" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego