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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati   Data : 17/01/2017
L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati
L'Agenzia delle Entrate invierà ai proprietari di fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel catasto terreni e non ancora dichiarati al catasto fabbricati una comunicazione che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale, beneficiando di sanzioni ridotte. A tal fine in data 16.1.2017, è stato pubblicato un elenco di tali fabbricati rurali.
Si ricorda che la L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011, aveva previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni.
Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all'iscrizione in catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Comunicazioni in arrivo per la regolarizzazione dei fabbricati rurali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego