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Data Titolo Sezione Autore
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
10/11/2017 Le incongruità sull’emissione della fattura al soggetto pagante S.M.Perego
17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati   Data : 17/01/2017
L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati
L'Agenzia delle Entrate invierà ai proprietari di fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel catasto terreni e non ancora dichiarati al catasto fabbricati una comunicazione che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale, beneficiando di sanzioni ridotte. A tal fine in data 16.1.2017, è stato pubblicato un elenco di tali fabbricati rurali.
Si ricorda che la L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011, aveva previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni.
Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all'iscrizione in catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Comunicazioni in arrivo per la regolarizzazione dei fabbricati rurali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego