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01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati   Data : 17/01/2017
L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati
L'Agenzia delle Entrate invierà ai proprietari di fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel catasto terreni e non ancora dichiarati al catasto fabbricati una comunicazione che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale, beneficiando di sanzioni ridotte. A tal fine in data 16.1.2017, è stato pubblicato un elenco di tali fabbricati rurali.
Si ricorda che la L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011, aveva previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni.
Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all'iscrizione in catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Comunicazioni in arrivo per la regolarizzazione dei fabbricati rurali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego