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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati   Data : 17/01/2017
L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati
L'Agenzia delle Entrate invierà ai proprietari di fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel catasto terreni e non ancora dichiarati al catasto fabbricati una comunicazione che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale, beneficiando di sanzioni ridotte. A tal fine in data 16.1.2017, è stato pubblicato un elenco di tali fabbricati rurali.
Si ricorda che la L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011, aveva previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni.
Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all'iscrizione in catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Comunicazioni in arrivo per la regolarizzazione dei fabbricati rurali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego