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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati   Data : 17/01/2017
L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati
L'Agenzia delle Entrate invierà ai proprietari di fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel catasto terreni e non ancora dichiarati al catasto fabbricati una comunicazione che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale, beneficiando di sanzioni ridotte. A tal fine in data 16.1.2017, è stato pubblicato un elenco di tali fabbricati rurali.
Si ricorda che la L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011, aveva previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei terreni.
Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all'iscrizione in catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2017 - "Comunicazioni in arrivo per la regolarizzazione dei fabbricati rurali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego