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26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria   Data : 19/01/2017
Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi PF), entro il 31.1.2017 occorre trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2016.
In linea generale, è necessario trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
A tal fine, inoltre, non rileva la circostanza che la fattura sia gravata o meno da IVA. Pertanto, in mancanza di una espressa esclusione, devono adempiere alla comunicazione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano:
- il regime di vantaggio ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54- 89 della L. 190/2014).
Diversamente, non occorre comunicare al Sistema TS:
- i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
- le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
Si ritiene che la scadenza del 31 gennaio sia iniqua ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi in quanto gli ulteriori dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi possono usufruire di termini di trasmissione assai maggiori (vedi per esempio le C.U. che possono essere trasmesse entro il 7 marzo).
Fonte: www.essepigroup.it 12.1.2016 “Termini di trasmissione al STS sproporzionati” – Perego - Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2017 - "Sistema TS, invio dei dati anche per “minimi” e “forfetari”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego