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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria   Data : 19/01/2017
Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi PF), entro il 31.1.2017 occorre trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2016.
In linea generale, è necessario trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
A tal fine, inoltre, non rileva la circostanza che la fattura sia gravata o meno da IVA. Pertanto, in mancanza di una espressa esclusione, devono adempiere alla comunicazione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano:
- il regime di vantaggio ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54- 89 della L. 190/2014).
Diversamente, non occorre comunicare al Sistema TS:
- i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
- le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
Si ritiene che la scadenza del 31 gennaio sia iniqua ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi in quanto gli ulteriori dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi possono usufruire di termini di trasmissione assai maggiori (vedi per esempio le C.U. che possono essere trasmesse entro il 7 marzo).
Fonte: www.essepigroup.it 12.1.2016 “Termini di trasmissione al STS sproporzionati” – Perego - Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2017 - "Sistema TS, invio dei dati anche per “minimi” e “forfetari”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego