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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria   Data : 19/01/2017
Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi PF), entro il 31.1.2017 occorre trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2016.
In linea generale, è necessario trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
A tal fine, inoltre, non rileva la circostanza che la fattura sia gravata o meno da IVA. Pertanto, in mancanza di una espressa esclusione, devono adempiere alla comunicazione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano:
- il regime di vantaggio ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54- 89 della L. 190/2014).
Diversamente, non occorre comunicare al Sistema TS:
- i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
- le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
Si ritiene che la scadenza del 31 gennaio sia iniqua ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi in quanto gli ulteriori dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi possono usufruire di termini di trasmissione assai maggiori (vedi per esempio le C.U. che possono essere trasmesse entro il 7 marzo).
Fonte: www.essepigroup.it 12.1.2016 “Termini di trasmissione al STS sproporzionati” – Perego - Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2017 - "Sistema TS, invio dei dati anche per “minimi” e “forfetari”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego