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15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria   Data : 19/01/2017
Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
Al fine di comunicare i dati necessari alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Redditi PF), entro il 31.1.2017 occorre trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. Sistema TS) i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2016.
In linea generale, è necessario trasmettere i dati relativi ai documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
A tal fine, inoltre, non rileva la circostanza che la fattura sia gravata o meno da IVA. Pertanto, in mancanza di una espressa esclusione, devono adempiere alla comunicazione dei dati al Sistema TS anche i soggetti che adottano:
- il regime di vantaggio ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54- 89 della L. 190/2014).
Diversamente, non occorre comunicare al Sistema TS:
- i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, collaborazioni con altri medici, strutture medico/veterinarie, associazioni, enti pubblici e/o privati, ecc.);
- le spese per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.
Si ritiene che la scadenza del 31 gennaio sia iniqua ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi in quanto gli ulteriori dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi possono usufruire di termini di trasmissione assai maggiori (vedi per esempio le C.U. che possono essere trasmesse entro il 7 marzo).
Fonte: www.essepigroup.it 12.1.2016 “Termini di trasmissione al STS sproporzionati” – Perego - Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2017 - "Sistema TS, invio dei dati anche per “minimi” e “forfetari”" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego