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15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 730 Precompilato comunque soggetto a verifica S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
16/02/2016 Nuovo software per l’invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego

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Titolo: La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro   Data : 20/01/2017
La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro
Il Ministero delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad IVA qualora il bene partecipi all'attività agricola.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (ris. 137/2002, ris. 54/2007 e circ. 18/2013) afferma da tempo che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola sconta l'IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.
Invece, la Corte di Cassazione, dopo aver condiviso per anni questa impostazione, di recente l'ha modificata, affermando, nell'ordinanza 11600/2016, come un terreno divenuto edificabile assuma il carattere di suolo edificabile, perdendo la qualità di bene relativo all'impresa.
A ben vedere, queste due posizioni possono conciliarsi ove si tenga conto del fatto che, se un terreno inserito in zona edificabile viene coltivato, esso è "relativo all'impresa agricola" in quanto costituisce un fattore di produzione.
Invece, ove il medesimo terreno sia destinato alla lottizzazione o alla urbanizzazione, è escluso che rientri nella sfera agricola e, quindi, va soggetto ad imposta di registro e non ad IVA.
Fonte: Risposta a interrogazione parlamentare 19.1.2017 n. 5-10314 - Cass. 6.6.2016 n. 11600
Sezione:   Autore : S.M.Perego