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Data Titolo Sezione Autore
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
04/04/2017 Anche per il 2017 prende il via il bonus sugli strumenti musicali S.M.Perego
27/04/2018 Anche per l’anno 2018 aumenta il diritto camerale S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego

Records 211 to 220 of 2397
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Titolo: La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro   Data : 20/01/2017
La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro
Il Ministero delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad IVA qualora il bene partecipi all'attività agricola.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (ris. 137/2002, ris. 54/2007 e circ. 18/2013) afferma da tempo che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola sconta l'IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.
Invece, la Corte di Cassazione, dopo aver condiviso per anni questa impostazione, di recente l'ha modificata, affermando, nell'ordinanza 11600/2016, come un terreno divenuto edificabile assuma il carattere di suolo edificabile, perdendo la qualità di bene relativo all'impresa.
A ben vedere, queste due posizioni possono conciliarsi ove si tenga conto del fatto che, se un terreno inserito in zona edificabile viene coltivato, esso è "relativo all'impresa agricola" in quanto costituisce un fattore di produzione.
Invece, ove il medesimo terreno sia destinato alla lottizzazione o alla urbanizzazione, è escluso che rientri nella sfera agricola e, quindi, va soggetto ad imposta di registro e non ad IVA.
Fonte: Risposta a interrogazione parlamentare 19.1.2017 n. 5-10314 - Cass. 6.6.2016 n. 11600
Sezione:   Autore : S.M.Perego