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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
05/06/2009 Anticipazione - Proroga pagamenti F24 per i soggetti agli studi di settore news S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
12/04/2017 Apportate alcune modifiche alle istruzioni REDDITI PF 2017 S.M.Perego
16/02/2016 Approvate le specifiche tecniche per gli Studi di Settore 2015 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
08/12/2018 Approvati 106 nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
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Titolo: La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro   Data : 20/01/2017
La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro
Il Ministero delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad IVA qualora il bene partecipi all'attività agricola.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (ris. 137/2002, ris. 54/2007 e circ. 18/2013) afferma da tempo che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola sconta l'IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.
Invece, la Corte di Cassazione, dopo aver condiviso per anni questa impostazione, di recente l'ha modificata, affermando, nell'ordinanza 11600/2016, come un terreno divenuto edificabile assuma il carattere di suolo edificabile, perdendo la qualità di bene relativo all'impresa.
A ben vedere, queste due posizioni possono conciliarsi ove si tenga conto del fatto che, se un terreno inserito in zona edificabile viene coltivato, esso è "relativo all'impresa agricola" in quanto costituisce un fattore di produzione.
Invece, ove il medesimo terreno sia destinato alla lottizzazione o alla urbanizzazione, è escluso che rientri nella sfera agricola e, quindi, va soggetto ad imposta di registro e non ad IVA.
Fonte: Risposta a interrogazione parlamentare 19.1.2017 n. 5-10314 - Cass. 6.6.2016 n. 11600
Sezione:   Autore : S.M.Perego