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02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condoḿni S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego

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Titolo: La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro   Data : 20/01/2017
La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro
Il Ministero delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad IVA qualora il bene partecipi all'attività agricola.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (ris. 137/2002, ris. 54/2007 e circ. 18/2013) afferma da tempo che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola sconta l'IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.
Invece, la Corte di Cassazione, dopo aver condiviso per anni questa impostazione, di recente l'ha modificata, affermando, nell'ordinanza 11600/2016, come un terreno divenuto edificabile assuma il carattere di suolo edificabile, perdendo la qualità di bene relativo all'impresa.
A ben vedere, queste due posizioni possono conciliarsi ove si tenga conto del fatto che, se un terreno inserito in zona edificabile viene coltivato, esso è "relativo all'impresa agricola" in quanto costituisce un fattore di produzione.
Invece, ove il medesimo terreno sia destinato alla lottizzazione o alla urbanizzazione, è escluso che rientri nella sfera agricola e, quindi, va soggetto ad imposta di registro e non ad IVA.
Fonte: Risposta a interrogazione parlamentare 19.1.2017 n. 5-10314 - Cass. 6.6.2016 n. 11600
Sezione:   Autore : S.M.Perego