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05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
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07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
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Titolo: La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro   Data : 20/01/2017
La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro
Il Ministero delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la cessione di un terreno edificabile effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad IVA qualora il bene partecipi all'attività agricola.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (ris. 137/2002, ris. 54/2007 e circ. 18/2013) afferma da tempo che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad una impresa agricola sconta l'IVA a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola.
Invece, la Corte di Cassazione, dopo aver condiviso per anni questa impostazione, di recente l'ha modificata, affermando, nell'ordinanza 11600/2016, come un terreno divenuto edificabile assuma il carattere di suolo edificabile, perdendo la qualità di bene relativo all'impresa.
A ben vedere, queste due posizioni possono conciliarsi ove si tenga conto del fatto che, se un terreno inserito in zona edificabile viene coltivato, esso è "relativo all'impresa agricola" in quanto costituisce un fattore di produzione.
Invece, ove il medesimo terreno sia destinato alla lottizzazione o alla urbanizzazione, è escluso che rientri nella sfera agricola e, quindi, va soggetto ad imposta di registro e non ad IVA.
Fonte: Risposta a interrogazione parlamentare 19.1.2017 n. 5-10314 - Cass. 6.6.2016 n. 11600
Sezione:   Autore : S.M.Perego