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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 Compensazioni più care - Nella manovra correttiva il visto di conformità oltre i 5000 euro S.M.Perego

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Titolo: L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata   Data : 20/01/2017
L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata
A seguito delle novità apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) alla procedura per la chiusura delle partite IVA inattive, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.1.2017 n. 7, ha reso nota la soppressione dal prossimo 1.2.2017 del codice tributo “8120”, relativo alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Come rilevato nell’articolo in commento, il codice tributo era stato istituito con la ris. 3.4.2014 n. 35, per versare la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei soggetti titolari di partita IVA con F24 versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici.
La normativa allora in vigore, infatti, disponeva l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 19.1.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2017 - "Cessazione di attività non comunicata senza sanzione e senza codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego