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24/02/2017 INPS Partono le domande per l’accreditamento delle strutture eroganti servizi per l'infanzia S.M.Perego
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02/03/2017 Nuova classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
02/03/2017 Nuova modifica alle istruzione del Mod. 730/2017 S.M.Perego
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego

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Titolo: L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata   Data : 20/01/2017
L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata
A seguito delle novità apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) alla procedura per la chiusura delle partite IVA inattive, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.1.2017 n. 7, ha reso nota la soppressione dal prossimo 1.2.2017 del codice tributo “8120”, relativo alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Come rilevato nell’articolo in commento, il codice tributo era stato istituito con la ris. 3.4.2014 n. 35, per versare la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei soggetti titolari di partita IVA con F24 versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici.
La normativa allora in vigore, infatti, disponeva l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 19.1.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2017 - "Cessazione di attività non comunicata senza sanzione e senza codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego