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21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

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Titolo: L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata   Data : 20/01/2017
L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata
A seguito delle novità apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) alla procedura per la chiusura delle partite IVA inattive, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.1.2017 n. 7, ha reso nota la soppressione dal prossimo 1.2.2017 del codice tributo “8120”, relativo alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Come rilevato nell’articolo in commento, il codice tributo era stato istituito con la ris. 3.4.2014 n. 35, per versare la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei soggetti titolari di partita IVA con F24 versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici.
La normativa allora in vigore, infatti, disponeva l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 19.1.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2017 - "Cessazione di attività non comunicata senza sanzione e senza codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego