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18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
19/11/2015 Rendiconto finanziario nel Modello internazionale XBRL S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
20/11/2015 Disciplinate le società benefit S.M.Perego
20/11/2015 La Cadiprof e la Ebibro si estende ai professionisti S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego

Records 551 to 560 of 2397
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Titolo: L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata   Data : 20/01/2017
L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata
A seguito delle novità apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) alla procedura per la chiusura delle partite IVA inattive, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.1.2017 n. 7, ha reso nota la soppressione dal prossimo 1.2.2017 del codice tributo “8120”, relativo alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Come rilevato nell’articolo in commento, il codice tributo era stato istituito con la ris. 3.4.2014 n. 35, per versare la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei soggetti titolari di partita IVA con F24 versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici.
La normativa allora in vigore, infatti, disponeva l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 19.1.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2017 - "Cessazione di attività non comunicata senza sanzione e senza codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego