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Data Titolo Sezione Autore
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento   Data : 23/01/2017
Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento
Con la ris. 20.1.2017 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) o di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296).
In particolare, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer (art. 1 co. 2 lett. h-sexies) del TUB).
Al fine di riconoscere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre che l'Istituto di pagamento:
- assolva anche agli adempimenti stabiliti dal Provv. Agenzia delle Entrate del 30.6.2010, inerenti il versamento delle ritenute (ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta;
- abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura "TRIF" (quest'ultima, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministero delle Finanze n. 41 del 18.2.98).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2017 - "Pagamento “allargato” per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego