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05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
27/07/2016 Da domani il via alla nuova SCIA S.M.Perego
26/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
26/07/2016 Nel quadro RL vanno riportati i dividendi esteri qualificati S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento   Data : 23/01/2017
Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento
Con la ris. 20.1.2017 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) o di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296).
In particolare, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer (art. 1 co. 2 lett. h-sexies) del TUB).
Al fine di riconoscere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre che l'Istituto di pagamento:
- assolva anche agli adempimenti stabiliti dal Provv. Agenzia delle Entrate del 30.6.2010, inerenti il versamento delle ritenute (ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta;
- abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura "TRIF" (quest'ultima, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministero delle Finanze n. 41 del 18.2.98).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2017 - "Pagamento “allargato” per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego