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05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego

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Titolo: Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento   Data : 23/01/2017
Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento
Con la ris. 20.1.2017 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) o di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296).
In particolare, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer (art. 1 co. 2 lett. h-sexies) del TUB).
Al fine di riconoscere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre che l'Istituto di pagamento:
- assolva anche agli adempimenti stabiliti dal Provv. Agenzia delle Entrate del 30.6.2010, inerenti il versamento delle ritenute (ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta;
- abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura "TRIF" (quest'ultima, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministero delle Finanze n. 41 del 18.2.98).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2017 - "Pagamento “allargato” per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego