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22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
24/02/2017 INPS Partono le domande per l’accreditamento delle strutture eroganti servizi per l'infanzia S.M.Perego
24/02/2017 INPS Scade il 1° marzo la domanda di pensionamento anticipato per i lavori usuranti S.M.Perego
24/02/2017 Nuova Classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento   Data : 23/01/2017
Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento
Con la ris. 20.1.2017 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) o di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296).
In particolare, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer (art. 1 co. 2 lett. h-sexies) del TUB).
Al fine di riconoscere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre che l'Istituto di pagamento:
- assolva anche agli adempimenti stabiliti dal Provv. Agenzia delle Entrate del 30.6.2010, inerenti il versamento delle ritenute (ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta;
- abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura "TRIF" (quest'ultima, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministero delle Finanze n. 41 del 18.2.98).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2017 - "Pagamento “allargato” per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego