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Data Titolo Sezione Autore
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
07/01/2019 On-line le bozze del modello 730/2019 S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego
08/12/2018 Parte la registrazione massiva dell’indirizzo telematico S.M.Perego
12/12/2018 Fattura elettronica tra bufale e realtà S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
12/12/2018 Riaperta l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
14/12/2018 Fatturazione elettronica Novità del DL 119/2018 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento   Data : 23/01/2017
Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento
Con la ris. 20.1.2017 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. Istituti di pagamento sono validi ai fini delle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR) o di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296).
In particolare, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare sul mercato servizi come la gestione di un conto, l'esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l'emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer (art. 1 co. 2 lett. h-sexies) del TUB).
Al fine di riconoscere ai contribuenti l'accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre che l'Istituto di pagamento:
- assolva anche agli adempimenti stabiliti dal Provv. Agenzia delle Entrate del 30.6.2010, inerenti il versamento delle ritenute (ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta;
- abbia aderito alla Rete nazionale interbancaria e utilizzi la procedura "TRIF" (quest'ultima, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministero delle Finanze n. 41 del 18.2.98).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 20.1.2017 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2017 - "Pagamento “allargato” per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego