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03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
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14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
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Titolo: Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre   Data : 23/01/2017
Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, particolarmente interessante è la misura di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito mediante la quale le date di incasso e di pagamento si presumono coincidenti con quelle di registrazione di fatture e altri documenti nei registri tenuti ai fini IVA.
In questo modo, ai fini contabili, bisogna tenere i soli registri IVA, evitando l'istituzione dei registri cronologici dei ricavi e delle spese e senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti.
Laddove si scelga tale soluzione semplificata, il contribuente è vincolato per almeno un triennio. Anche in questo caso, operano le regole dettate dal DPR 442/97, che contiene la disciplina generale delle opzioni e delle revoche. Pertanto, la norma deve essere attuata sin da subito mediante comportamento concludente, ossia, nell'immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire nuovi registri; l'opzione sarà manifestata solo nel 2018, dandone segnalazione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 in cui sarà, verosimilmente, istituito un apposito campo da barrare.
Tale principio può essere interessante al fine di ripartire nel tempo la perdita che si verrebbe a definire nel primo anno di passaggio a tale regime a seguito del riporto delle rimanenze di magazzino. Le fatture di acquisto relative all’ultimo periodo dell’anno possono essere registrate nell’anno successivo. Difficilmente le fatture d’acquisto del 31 dicembre possono essere annotate entro la data del 31 dicembre in quanto pervengono, il più delle volte a mezzo del servizio postale, nel mese di gennaio dell’anno successivo; a tale fine conviene conservare anche la busta di consegna.
Fonte: “News Essepigroup” – Perego – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Imprese minori, appeal della “cassa” per presunzione" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego