Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

Records 361 to 370 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre   Data : 23/01/2017
Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, particolarmente interessante è la misura di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito mediante la quale le date di incasso e di pagamento si presumono coincidenti con quelle di registrazione di fatture e altri documenti nei registri tenuti ai fini IVA.
In questo modo, ai fini contabili, bisogna tenere i soli registri IVA, evitando l'istituzione dei registri cronologici dei ricavi e delle spese e senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti.
Laddove si scelga tale soluzione semplificata, il contribuente è vincolato per almeno un triennio. Anche in questo caso, operano le regole dettate dal DPR 442/97, che contiene la disciplina generale delle opzioni e delle revoche. Pertanto, la norma deve essere attuata sin da subito mediante comportamento concludente, ossia, nell'immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire nuovi registri; l'opzione sarà manifestata solo nel 2018, dandone segnalazione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 in cui sarà, verosimilmente, istituito un apposito campo da barrare.
Tale principio può essere interessante al fine di ripartire nel tempo la perdita che si verrebbe a definire nel primo anno di passaggio a tale regime a seguito del riporto delle rimanenze di magazzino. Le fatture di acquisto relative all’ultimo periodo dell’anno possono essere registrate nell’anno successivo. Difficilmente le fatture d’acquisto del 31 dicembre possono essere annotate entro la data del 31 dicembre in quanto pervengono, il più delle volte a mezzo del servizio postale, nel mese di gennaio dell’anno successivo; a tale fine conviene conservare anche la busta di consegna.
Fonte: “News Essepigroup” – Perego – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Imprese minori, appeal della “cassa” per presunzione" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego