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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre   Data : 23/01/2017
Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, particolarmente interessante è la misura di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito mediante la quale le date di incasso e di pagamento si presumono coincidenti con quelle di registrazione di fatture e altri documenti nei registri tenuti ai fini IVA.
In questo modo, ai fini contabili, bisogna tenere i soli registri IVA, evitando l'istituzione dei registri cronologici dei ricavi e delle spese e senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti.
Laddove si scelga tale soluzione semplificata, il contribuente è vincolato per almeno un triennio. Anche in questo caso, operano le regole dettate dal DPR 442/97, che contiene la disciplina generale delle opzioni e delle revoche. Pertanto, la norma deve essere attuata sin da subito mediante comportamento concludente, ossia, nell'immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire nuovi registri; l'opzione sarà manifestata solo nel 2018, dandone segnalazione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 in cui sarà, verosimilmente, istituito un apposito campo da barrare.
Tale principio può essere interessante al fine di ripartire nel tempo la perdita che si verrebbe a definire nel primo anno di passaggio a tale regime a seguito del riporto delle rimanenze di magazzino. Le fatture di acquisto relative all’ultimo periodo dell’anno possono essere registrate nell’anno successivo. Difficilmente le fatture d’acquisto del 31 dicembre possono essere annotate entro la data del 31 dicembre in quanto pervengono, il più delle volte a mezzo del servizio postale, nel mese di gennaio dell’anno successivo; a tale fine conviene conservare anche la busta di consegna.
Fonte: “News Essepigroup” – Perego – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Imprese minori, appeal della “cassa” per presunzione" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego