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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre   Data : 23/01/2017
Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre
Nell'ambito del nuovo regime di cassa per le imprese minori, particolarmente interessante è la misura di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73 che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito mediante la quale le date di incasso e di pagamento si presumono coincidenti con quelle di registrazione di fatture e altri documenti nei registri tenuti ai fini IVA.
In questo modo, ai fini contabili, bisogna tenere i soli registri IVA, evitando l'istituzione dei registri cronologici dei ricavi e delle spese e senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti.
Laddove si scelga tale soluzione semplificata, il contribuente è vincolato per almeno un triennio. Anche in questo caso, operano le regole dettate dal DPR 442/97, che contiene la disciplina generale delle opzioni e delle revoche. Pertanto, la norma deve essere attuata sin da subito mediante comportamento concludente, ossia, nell'immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire nuovi registri; l'opzione sarà manifestata solo nel 2018, dandone segnalazione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 in cui sarà, verosimilmente, istituito un apposito campo da barrare.
Tale principio può essere interessante al fine di ripartire nel tempo la perdita che si verrebbe a definire nel primo anno di passaggio a tale regime a seguito del riporto delle rimanenze di magazzino. Le fatture di acquisto relative all’ultimo periodo dell’anno possono essere registrate nell’anno successivo. Difficilmente le fatture d’acquisto del 31 dicembre possono essere annotate entro la data del 31 dicembre in quanto pervengono, il più delle volte a mezzo del servizio postale, nel mese di gennaio dell’anno successivo; a tale fine conviene conservare anche la busta di consegna.
Fonte: “News Essepigroup” – Perego – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Imprese minori, appeal della “cassa” per presunzione" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego