Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
20/05/2016 Nessun obbligo per i fornitori dei condomini di accettare l’incapienza dei condòmini S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati   Data : 23/01/2017
In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26054/2016, ha affermato che ai fini dell'assoggettabilità ad ICI di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del DLgs. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Nella vicenda in esame, quindi, l'immobile risultava pacificamente accatastato dal 1999 e, pertanto, da tale data risultava assoggettabile ad ICI a prescindere dal fatto che non fosse agibile e che mancasse il certificato di abitabilità.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, da una parte, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce, di per sé, presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta e, dall'altra, l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta), correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile, va intesa come situazione intrinseca di degrado dello stesso, superabile con interventi di manutenzione straordinaria e non come qualità giuridica, superabile con il rilascio del certificato di abitabilità.
Fonte: Cass. 16.12.2016 n. 26054 – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Ai fini ICI, basta l’iscrizione in Catasto dei nuovi fabbricati" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego