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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
29/03/2016 Disponibili i codici tributo per l’F24 per la dichiarazione di successione S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego

Records 581 to 590 of 2397
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Titolo: In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati   Data : 23/01/2017
In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26054/2016, ha affermato che ai fini dell'assoggettabilità ad ICI di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del DLgs. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Nella vicenda in esame, quindi, l'immobile risultava pacificamente accatastato dal 1999 e, pertanto, da tale data risultava assoggettabile ad ICI a prescindere dal fatto che non fosse agibile e che mancasse il certificato di abitabilità.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, da una parte, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce, di per sé, presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta e, dall'altra, l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta), correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile, va intesa come situazione intrinseca di degrado dello stesso, superabile con interventi di manutenzione straordinaria e non come qualità giuridica, superabile con il rilascio del certificato di abitabilità.
Fonte: Cass. 16.12.2016 n. 26054 – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Ai fini ICI, basta l’iscrizione in Catasto dei nuovi fabbricati" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego