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26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
29/04/2016 Gli scambi di informazioni sull’accordo FATCA prorogati al 15.6.2016 S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego

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Titolo: I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017   Data : 24/01/2017
I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017
Nella dichiarazione IVA 2017 sono stati modificati i righi VO33 (dedicato al regime forfetario) e VO34 (dedicato al regime di vantaggio) per recepire i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10 in merito alla revocabilità delle opzioni esercitate nei periodi precedenti, strumentali all'applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, a decorrere dall'1.1.2016.
Nel rigo VO33 la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che, essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario, hanno optato, nell'anno 2016, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari. La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno applicato nel 2016 il regime forfetario, previa revoca dell'opzione per il regime ordinario esercitata per il 2015. Trattandosi di soggetto che nel 2016 ha applicato il regime agevolato con esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017.
Il rigo VO34, invece, consta di tre caselle occorrenti:
- la prima, per comunicare l'opzione per il regime ordinario dal 2016, da parte di coloro che hanno applicato in precedenza il regime di vantaggio;
- la seconda, per comunicare l'applicazione per il 2016 del regime forfetario, previa revoca anticipata dell'opzione per l'ordinario esercitata nel 2015 dai soggetti che avevano i requisiti per applicare il regime di vantaggio;
- la terza, per comunicare l'applicazione per il 2016 del regime forfetario, previa revoca anticipata dell'opzione per il regime di vantaggio effettuata nel corso del 2015 in applicazione della ris. Agenzia delle Entrate 23.7.2015 n. 67.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.1.2017 - "In dichiarazione IVA 2017 opzioni e revoche dei regimi per soggetti minori" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego