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Data Titolo Sezione Autore
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo   Data : 25/01/2017
Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo
L'eliminazione del meccanismo di variazione delle rimanenze per le imprese minori, quale applicazione del generico principio di cassa nella determinazione del reddito, rischia di compromettere il tradizionale sistema dell'accertamento analitico-presuntivo fondato in parte sulla contabilità aziendale e in altra parte su elementi presuntivi (art. 39 co. 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73 e art. 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72).
In assenza della quantificazione delle merci invendute a fine periodo, detto controllo si renderà oltremodo complesso con alte possibilità di confusione tra l'autonomia reddituale e la capacità contributiva di ogni singolo periodo d'imposta. Infatti, senza l'individuazione dell'invenduto di ogni fine periodo, rischieranno di essere emanati accertamenti che, ad esempio, potranno non tener adeguatamente conto che un enorme acquisto di merce fiscalmente rilevante come costo in data 20.12 dell'anno X potrebbe aver consentito di percepire ricavi evasi sia nell'anno X che nell'anno X+1, mentre, al contrario, i verificatori potrebbero supporre non solo che un determinato bene sia stato venduto in un dato periodo, ma che il corrispettivo di riferimento sia stato anche presuntivamente incassato in quello stesso periodo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2017 - "Accertamento presuntivo in tilt per i nuovi semplificati per cassa" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego