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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo   Data : 25/01/2017
Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo
L'eliminazione del meccanismo di variazione delle rimanenze per le imprese minori, quale applicazione del generico principio di cassa nella determinazione del reddito, rischia di compromettere il tradizionale sistema dell'accertamento analitico-presuntivo fondato in parte sulla contabilità aziendale e in altra parte su elementi presuntivi (art. 39 co. 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73 e art. 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72).
In assenza della quantificazione delle merci invendute a fine periodo, detto controllo si renderà oltremodo complesso con alte possibilità di confusione tra l'autonomia reddituale e la capacità contributiva di ogni singolo periodo d'imposta. Infatti, senza l'individuazione dell'invenduto di ogni fine periodo, rischieranno di essere emanati accertamenti che, ad esempio, potranno non tener adeguatamente conto che un enorme acquisto di merce fiscalmente rilevante come costo in data 20.12 dell'anno X potrebbe aver consentito di percepire ricavi evasi sia nell'anno X che nell'anno X+1, mentre, al contrario, i verificatori potrebbero supporre non solo che un determinato bene sia stato venduto in un dato periodo, ma che il corrispettivo di riferimento sia stato anche presuntivamente incassato in quello stesso periodo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2017 - "Accertamento presuntivo in tilt per i nuovi semplificati per cassa" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego