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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo   Data : 25/01/2017
Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo
L'eliminazione del meccanismo di variazione delle rimanenze per le imprese minori, quale applicazione del generico principio di cassa nella determinazione del reddito, rischia di compromettere il tradizionale sistema dell'accertamento analitico-presuntivo fondato in parte sulla contabilità aziendale e in altra parte su elementi presuntivi (art. 39 co. 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73 e art. 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72).
In assenza della quantificazione delle merci invendute a fine periodo, detto controllo si renderà oltremodo complesso con alte possibilità di confusione tra l'autonomia reddituale e la capacità contributiva di ogni singolo periodo d'imposta. Infatti, senza l'individuazione dell'invenduto di ogni fine periodo, rischieranno di essere emanati accertamenti che, ad esempio, potranno non tener adeguatamente conto che un enorme acquisto di merce fiscalmente rilevante come costo in data 20.12 dell'anno X potrebbe aver consentito di percepire ricavi evasi sia nell'anno X che nell'anno X+1, mentre, al contrario, i verificatori potrebbero supporre non solo che un determinato bene sia stato venduto in un dato periodo, ma che il corrispettivo di riferimento sia stato anche presuntivamente incassato in quello stesso periodo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2017 - "Accertamento presuntivo in tilt per i nuovi semplificati per cassa" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego