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09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo   Data : 25/01/2017
Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo
L'eliminazione del meccanismo di variazione delle rimanenze per le imprese minori, quale applicazione del generico principio di cassa nella determinazione del reddito, rischia di compromettere il tradizionale sistema dell'accertamento analitico-presuntivo fondato in parte sulla contabilità aziendale e in altra parte su elementi presuntivi (art. 39 co. 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73 e art. 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72).
In assenza della quantificazione delle merci invendute a fine periodo, detto controllo si renderà oltremodo complesso con alte possibilità di confusione tra l'autonomia reddituale e la capacità contributiva di ogni singolo periodo d'imposta. Infatti, senza l'individuazione dell'invenduto di ogni fine periodo, rischieranno di essere emanati accertamenti che, ad esempio, potranno non tener adeguatamente conto che un enorme acquisto di merce fiscalmente rilevante come costo in data 20.12 dell'anno X potrebbe aver consentito di percepire ricavi evasi sia nell'anno X che nell'anno X+1, mentre, al contrario, i verificatori potrebbero supporre non solo che un determinato bene sia stato venduto in un dato periodo, ma che il corrispettivo di riferimento sia stato anche presuntivamente incassato in quello stesso periodo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2017 - "Accertamento presuntivo in tilt per i nuovi semplificati per cassa" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego