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17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

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Titolo: I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”   Data : 26/01/2017
I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”
Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.
Occorre quindi evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per cui potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito di imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili. Pertanto:
- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2017 - "Bonus ricerca e sviluppo cumulabile con i contributi Ue" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego