Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2015 Pagamento telematico dell'imposta di bollo news S.M.Perego
21/04/2015 Alcune novità sullo Split payment news S.M.Perego
21/04/2015 dubbi applicativi sul Reverse Charge news S.M.Perego
15/04/2015 L'imposta di bollo assolta in modo virtuale news S.M.Perego
15/04/2015 Bilancio - Scorporo dei terreni su cui insistono i fabbrcati news S.M.Perego
14/04/2015 730 Precompilato con accettazione news S.M.Perego
13/04/2015 Nuovo assegno per i nati nel 2015 news S.M.Perego
10/04/2015 Nessun Reverse Charge per i beni ceduti con posa in opera news S.M.Perego
09/03/2015 Certificazione Unica - Scadenza presentazione news S.M.Perego
25/03/2015 Fatturazione elettronica - Novità CNDCEC news S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”   Data : 26/01/2017
I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”
Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.
Occorre quindi evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per cui potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito di imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili. Pertanto:
- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2017 - "Bonus ricerca e sviluppo cumulabile con i contributi Ue" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego