Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”   Data : 26/01/2017
I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”
Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.
Occorre quindi evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per cui potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito di imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili. Pertanto:
- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2017 - "Bonus ricerca e sviluppo cumulabile con i contributi Ue" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego